
Lo Stato italiano, con lo scopo sia di contenere le sostanze nocive emesse in atmosfera dalle centrali termiche che producono l'energia elettrica che alimenta i condizionatori, sia per stimolare i cittadini a contenere le spese energetiche e, non da ultimo, per evitare la sensazione di calura percepita negli ambienti durante il periodo estivo, ha predisposto un Ecobonus dedicato al contenimento dell'irraggiamento solare che colpisce le superfici vetrate.
Molte migliaia di contribuenti italiani, privati e aziende, hanno già sfruttato questa occasione di agevolazione fiscale, ottenendo immediati riscontri.
Il rapporto annuale pubblicato da ENEA indica infatti che 1 intervento su 5, tra tutti quelli scelti dai contribuenti per risparmiare sui costi energetici, ha riguardato i sistemi per ridurre l'irraggiamento solare. Le schermature solari sono state infatti individuate come soluzione tecnica in grado di abbattere le notevoli spese energetiche sostenute per il raffrescamento degli edifici, che avviene tipicamente mediante i condizionatori d'aria. AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE PER IL 2020/2021
Il beneficio fiscale riguarda le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, e include tutti gli interventi eseguiti per il miglioramento prestazionale dell'involucro dell'edificio, ivi comprese le opere edili connesse all'intervento e le eventuali prestazioni professionali necessarie (come per esempio le pratiche edilizie).
Il Bonus tende (Eco bonus) prevede la possibilità di detrazione dalle imposte fiscali nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di tendaggi interni ed esterni con funzione di schermatura solare dell'edificio e può essere utilizzata sia per le nuove installazioni sia per la sostituzione di tendaggi o dispositivi solari già esistenti, fino a un importo massimo di Euro 60.000 inclusa IVA e per ogni unità immobiliare (che corrisponde ad una spesa effettivamente sostenuta di Euro 120.000).
L'agevolazione fiscale scadrà il 31 dicembre 2021.
Dal primo gennaio 2022 lo sconto fiscale si ridurrà al 36%, salvo ulteriori proroghe o novità fiscali.
La detrazione viene applicata sull’imposta lorda sui redditi (IRPEF per persone fisiche o IRES per titolari di reddito di impresa o professionale) e viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L'incentivo spetta per le schermature solari, dotate ove previsto di marcatura CE, così come definite nell'allegato M al D.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 (poi sostituito dall’allegato B del Decreto datato 26 giugno 2009).
AGEVOLAZIONE FISCALE AL 65%
In base all'articolo 14 del Decreto legge del 04/06/2013 n. 63, modificato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160, in vigore dal 01/01/2020, l'aliquota di detrazione delle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari è elevata al 65 per cento per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sempre fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro IVA inclusa.
ALIQUOTE IVA
Secondo la legge italiana, i lavori edili e di manutenzione sulla prima casa godono dell'applicazione della cosiddetta "IVA ridotta" al 4%: ogni intervento che prevede l'acquisto di materiali edili e l'impiego di manodopera specializzata è soggetto a uno "sconto" che deriva proprio dall'abbassamento dei costi IVA (alla data fissata al 22%).
Per i lavori sulla seconda casa, si applica l'IVA ridotta al 10%.
Le tende da sole non possono usufruire dell'IVA agevolata in quanto non rientrano nella cosiddetta categoria dei "beni finiti" (o “Beni significativi')
Per approfondimenti vedere il decreto ministeriale 29/12/1999.
Per ogni acquisto e installazione di tende da sole, dunque, l'IVA viene sempre applicata al 22%.
DETRAZIONI TENDE DA SOLE: NOVITA' SUPERBONUS 110%
Tra le novità del Decreto emanato dal Governo in seguito all’emergenza Coronavirus, allo scopo di rilanciare l’economia gravemente colpita per il lockdown protrattosi per oltre due mesi e che ha costretto a sospendere temporaneamente gran parte delle attività, è stata inserita la modifica dell’aliquota fiscale per le opere che apportano miglioramenti all’efficienza energetica delle abitazioni, meglio noto come Ecobonus 110%.
Questo "Superbonus" prevede la possibilità di effettuare lavori praticamente a costo zero, dato che la norma prevede due possibilità per il contribuente:
- detrazione al 110% delle spese sostenute, con 5 rate per 5 anni, di pari importo
- cessione del credito del 100%, pari alle spese dei lavori eseguiti, all’azienda edile (con mediazione di una banca che si trattiene il 10% in 5 anni a titolo di remunerazione del servizio prestato)
ECOBONUS 110%: VALE ANCHE PER LE TENDE DA SOLE?
A questo punto la domanda sorge spontanea: si può applicare l’aliquota del 110% anche nel caso della sostituzione delle tende da sole?
L’ecobonus 110% vale a patto che l’intervento venga eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi maggiori, detti trainanti, ovvero:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali relative l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie (noto come cappotto termico)
- sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per le unità unifamiliari, in seguito a sostituzione della caldaia con impianti centralizzati, con un ammontare delle spese non superiore a Euro 30.000, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
Tutti i lavori eseguiti, in ogni caso, dovranno garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. In caso non fosse possibile, il raggiungimento della classe più alta dovrà essere dimostrato tramite l’APE (attestato di prestazione energetica).
L’ecobonus 110% vale per i lavori effettuati nel periodo che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
A CHI SPETTA IL BONUS TENDE
Alle persone fisiche assoggettate all'IRPEF:
• proprietario dell'immobile
• nudo proprietario
• chi gode di un diritto reale di godimento come l'usufrutto
• l'inquilino in affitto
• chi detiene l'immobile in comodato
• i condomini, per gli interventi sulle parti comuni
• nuovo titolare in caso di cessione dell'immobile
Alle persone giuridiche assoggettate all'IRES:
• imprese
• chi usa l'immobile per l'esercizio dell'attività professionale
• associazioni tra professionisti
• enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali che versano l'IRES
• istituti autonomi per le case popolari e gli enti con le stesse finalità
SCHERMATURE SOLARI DETRAIBILI
Le tende che rientrano nella detrazione fiscale fanno capo alle seguenti normative:
- Per la EN 13561: le tende da sole, le capottine mobili, le tende a veranda, le tende a rullo, le pergole con schermo in tessuto (anche le pergole con lamelle in alluminio orientabili), le tende per veranda, gli skylight esterni, i wintergarten esterni (giardini d'inverno o serre solari).
- Per la EN 13659: tende alla veneziana, le tapparelle, le persiane, i frangisole, le chiusure tecniche oscuranti in genere.
- Per la EN 13120: i rulli avvolgibili, le veneziane, le plissettate, i sistemi winter garden, gli skylighter, le verticali, ecc.
ESCLUSIONI
Sono escluse:
- le tende decorative e le zanzariere (non hanno certificazione Gtot)
- i gazebo (non sono aderenti all'involucro edilizio)
I REQUISITI NECESSARI
Le schermature solari:
• Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
• Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
• Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
• Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
• Devono essere mobili;
• Devono essere schermature “tecniche”;
• Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
• Per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD, nord-est e nord-ovest;
• E’ detraibile sia l’installazione ex novo sia la sostituzione della tenda;
• Non è detraibile il solo cambio telo oppure il solo cambio o installazione motore;
• Devono rispettare le leggi e le normative in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
• Devono essere certificati con gtot ≤ 0,35.
COSA INDICA IL VALORE "GTOT"?
Il fattore solare dei serramenti esterni provvisti di schermature si definisce GTOT e indica la quantità di radiazione solare che può passare attraverso una superficie vetrata abbinata a sistemi di protezione solare.
Tanto più basso risulta il valore GTOT, tanto meno i raggi solari raggiungeranno gli ambienti interni degli edifici evitando di surriscaldarli.
Di seguito la tabella di riferimento:
g tot ≥ 0,50 (classe 0 – giudizio decisamente minimo);
0,35 ≤ g tot ≤ 0,50 (classe 1 – giudizio minimo);
0,15 ≤ g tot ≤ 0,35 (classe 2 – giudizio moderato);
0,10 ≤ g tot ≤ 0,15 (classe 3 – giudizio buono);
g tot < 0,10 (classe 4 – giudizio ottimo).
PROCEDURA OPERATIVA VENDITORE
Il venditore emette fattura indicando i seguenti elementi:
• nome e tipologia del prodotto
• dichiarazione di conformità alla norma EN13561
• unità di misura e relativi metri quadri della schermatura
• costo del prodotto e costo della posa
• gtot relativo ad ogni singola schermatura solare (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501
• Rilascia le schede tecniche di prodotto
• Rilascia il manuale d’uso e manutenzione ed etichettatura CE.
PROCEDURA OPERATIVA CLIENTE
Pagamento con bonifico bancario “parlante” per risparmio energetico L.296-06 e seguenti;
Registrazione presso il portale ENEA (https://ecobonus2020.enea.it/), entro 90 gg dalla data di fine lavori, preparando i seguenti dati utili per la compilazione delle varie opzioni:
• dati fiscali del contribuente
• dati catastali dell’immobile su cui sono state installate le schermature solari
• orientamento della tenda ai punti cardinali
• mq totali di superficie vetrata schermata
• dati tecnici del prodotto acquistato presenti nella fattura di saldo
Al termine della procedura si ottiene una ricevuta della pratica (codice CPID) da allegare alla richiesta di detrazione da inserire nella loro dichiarazione dei redditi.
I DOCUMENTI CHE IL CLIENTE DEVE CONSERVARE
• la Fattura
• la ricevuta di pagamento/bonifico
• il manuale CE della tenda
• il codice CPID indicato al termine della registrazione sul portale ENEA, che rappresenta la ricevuta di effettivo invio della documentazione a ENEA.
PER SAPERNE DI PIU'...
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Agenzia delle Entrate - Schede di riqualificazione energetica Agenzia delle Entrate
ENEA - Detrazioni fiscali
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